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Condizioni generali di contratto (CGC) della società Lamello S.r.l.

Versione 01.08.2015

Articolo I: Disposizioni generali 

  1. I rapporti giuridici fra Lamello AG (di seguito: Fornitore) e il committente in relazione a offerte, forniture e/o servizi (di seguito: Forniture) sono disciplinati esclusivamente dalle presenti condizioni. La validità delle condizioni generali di contratto del committente è subordinata alla loro espressa accettazione scritta da parte del Fornitore. Il contenuto delle Forniture è stabilito mediante gli accordi scritti coincidenti fra le parti.
     
  2. Le presenti CGC nonché qualsiasi accordo contrattuale separato costituiscono la base per tutte le forniture e i servizi. Condizioni del committente differenti non sono parte integrante del contratto nemmeno in caso di accettazione di un ordine. Il contratto è da ritenersi stipulato anche in assenza di accordo separato a seguito della conferma d'ordine scritta da parte del Fornitore.
     
  3. Le offerte del Fornitore non sono vincolanti salvo ove espressamente specificato.
     
  4. Il Fornitore può esercitare i propri diritti di sfruttamento derivanti dalla tutela della proprietà e del diritto d'autore inerenti a offerte, disegni, campioni nonché altre informazioni e documentazione, anche in forma digitale (di seguito: Documentazione). La Documentazione può essere resa accessibile a terzi solo previa approvazione scritta da parte del Fornitore e deve essere restituita immediatamente dietro richiesta qualora l'ordine non sia assegnato al Fornitore. I dati digitali devono essere cancellati immediatamente e in modo sicuro.
     
  5. Qualsiasi accettazione di ordini, modifica contrattuale, garanzia e accordo supplementare (anche in caso di esclusione della forma scritta) richiede la conferma scritta del Fornitore. Determinante è esclusivamente il contenuto della conferma. Accordi verbali acquisiscono efficacia giuridica mediante la conferma scritta da parte del Fornitore. Un contratto conforme alle presenti condizioni con consegna della merce al committente entra in vigore anche in assenza di conferma scritta.
     
  6. Il committente non è autorizzato a dedurre determinate caratteristiche dei prodotti sulla base di de-scrizioni generiche di pubblico dominio, rappresentazioni e affermazioni del Fornitore.

Articolo II: Prezzi, condizioni di pagamento e fatturazione 

  1. Salvo se diversamente concordato, si applicano i prezzi di listino validi al momento della stipula del contratto. Salvo se diversamente concordato, il Fornitore fattura la merce considerando il lordo per netto.
     
  2. Il pagamento è a 30 giorni senza sconti in assenza di accordi scritti differenti fra il committente e il Fornitore.
     
  3. I prezzi concordati sono da intendersi franco fabbrica senza imballo salvo se diversamente concordato. Qualora, in presenza di un ordine e/o di una conferma d'ordine, il Fornitore rappresenti il commer-ciante nei confronti del committente come stabilito dalla legge, l'IVA applicabile per legge non è compresa nel prezzo indicato.
     
  4. Detrazioni non autorizzate saranno addebitate a posteriori. Tutti i costi derivanti da ritardati o omessi pagamenti sono a carico del committente.
     
  5. Tutti i pagamenti sono dovuti come concordato. Qualora la data di scadenza sia fissata a calendario, il committente è in mora già il giorno successivo senza alcun ulteriore sollecito. I pagamenti devono essere eseguiti franco ufficio di pagamento del Fornitore.
     
  6. In caso di superamento dei termini di pagamento o di ritardo, a partire dalla data di scadenza il Fornitore è autorizzato ad applicare un interesse di mora pari ai tassi bancari vigenti in quel momento. È fatto salvo il diritto di far valere un ulteriore danno di mora.
     
  7. Il committente può compensare unicamente i crediti incontroversi o accertati e passati in giudicato.

Articolo III: Riserva di proprietà 

  1. Gli oggetti delle Forniture (merce con riserva di proprietà) restano di proprietà del Fornitore fino al pieno soddisfacimento di qualsiasi pretesa nei confronti del committente derivante dal rapporto commerciale. Qualora il valore di tutti i diritti di garanzia del Fornitore superi di più del 20% le pretese garantite, il Fornitore può procedere allo svincolo delle garanzie corrispondenti; per lo svincolo il Fornitore può scegliere fra diverse garanzie.
     
  2. Durante il periodo di validità della riserva di proprietà al committente è fatto divieto di procedere a qualsiasi pignoramento o cessione in garanzia e la rivendita mediante rivenditori con l'espletamento delle attività ordinarie è consentita solo a condizione che il rivenditore riceva i pagamenti dal proprio cliente o garantisca il passaggio di proprietà al cliente solo dopo che quest'ultimo abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento.
     
  3. In caso di vendita di merce con riserva di proprietà da parte del committente, quest'ultimo cede fin da subito al Fornitore a titolo di garanzia a qualsiasi pretesa futura derivante dalla rivendita ai propri clienti unitamente a tutti i diritti accessori, compresi i saldi a credito, senza necessità di ricevere alcuna particolare spiegazione. Se la merce con riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti senza avere concordato un prezzo unitario, il committente cede al Fornitore la quota del prezzo complessivo dovuto corrispondente al prezzo della merce con riserva di proprietà fatturato dal Fornitore.
     
  4. a. Il committente è autorizzato a trattare la merce con riserva di proprietà oppure a mischiarla o combinarla con altri oggetti. La trasformazione avviene a favore del Fornitore. Il committente conserva il nuovo oggetto realizzato per il Fornitore con dovuto accuratezza. Il nuovo oggetto è consi-derato merce con riserva di proprietà.

    b. Il Fornitore e il committente concordano, qualora la merce venga combinata o mischiata con altri oggetti non di proprietà del Fornitore, di accordare la comproprietà del nuovo oggetto in base alla quota calcolata sulla base del rapporto fra il valore della merce con riserva di proprietà combinata o mischiata e il valore della merce restante al momento della combinazione o del mescolamento. Il nuovo oggetto è dunque considerato merce con riserva di proprietà.

    c. La disposizione sulla cessione dei crediti ai sensi del n. 3 vale anche per il nuovo oggetto. La cessione si applica tuttavia solo all'importo massimo corrispondente al valore fatturato della merce con riserva di proprietà trasformata, combinata o mescolata.

    d. Qualora il committente combini la merce con riserva di proprietà con oggetti fissi o mobili è te-nuto a cedere al Fornitore, senza ulteriori spiegazioni, il proprio credito dovuto come pagamento dell'operazione di combinazione a titolo di garanzia, unitamente a tutti i diritti accessori, per un im-porto pari al rapporto del valore della merce con riserva di proprietà combinata con il resto nella merce combinata al momento della combinazione.
     
  5. In assenza di revoca, il committente è autorizzato a incassare i crediti derivanti dalla rivendita. In presenza di un motivo rilevante, in particolare in caso di ritardato pagamento, sospensione del pagamento, apertura di una procedura d'insolvenza, protesto cambiario o segnali di indebitamento fondati o rischio imminente d'insolvenza del committente, il Fornitore è autorizzato a revocare il mandato di riscossione del committente. A seguito di comminatoria e nel rispetto di un preavviso adeguato, il Fornitore può notificare la cessione a titolo di garanzia, valorizzare i crediti ceduti e pretendere la notifica della cessione a titolo di garanzia da parte del committente nei confronti del cliente.
     
  6. Il committente è tenuto a trattare con cura l'oggetto della vendita e a stipulare una polizza assi-curativa a proprie spese contro danni causati da fuoco, acqua e da furto che copra il valore della merce nuova.
     
  7. I committente è tenuto ad informare immediatamente il Fornitore in caso di pignoramento, sequestro o altri provvedimenti o intervento di terzi. In caso di rivendicazione di un interesse legittimo, il committente è tenuto a fornire immediatamente al Fornitore le informazioni e la documentazione necessarie per far valere i propri diritti contro il cliente.
     
  8. In caso di violazione di obblighi da parte del committente, in particolare in caso di ritardato pagamento, il Fornitore è autorizzato a procedere al ritiro nonché alla disdetta una volta trascorso il congruo periodo di preavviso concesso al committente senza esito positivo fatte salve le disposizioni legali relative all'indispensabilità di concedere un preavviso. Il committente ha l'obbligo di restituzio-ne. Il ritiro e/o l'esercizio della riserva di proprietà o il pignoramento della merce con riserva di proprietà da parte del Fornitore non implica una rescissione del contratto, a meno che ciò non sia stato dichiarato espressamente dal Fornitore.

Articolo IV: Tempi di consegna; ritardo 

  1. I tempi e i termini di consegna sono sempre indicativi, a meno che non sia stato concordato espressamente un tempo di consegna o un termine di consegna fisso. Il Fornitore intraprenderà tutti gli sforzi ragionevoli al fine di provvedere alla consegna il giorno desiderato dall'acquirente.
     
  2. Consegne parziali sono possibili purché accettate dal committente.
     
  3. Il rispetto dei tempi di consegna presuppone la ricezione tempestiva di tutte le informazioni richieste al committente (documenti, dati tecnici ecc.), le approvazioni e le autorizzazioni necessarie, in particolare di progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento pattuite e di qualsiasi altro obbligo da parte del committente. Qualora tali requisiti non siano soddisfatti nei tempi previsti, i tempi di consegna saranno posticipati conseguentemente; ciò non va-le qualora il ritardo sia imputabile al Fornitore.
     
  4. Qualora il mancato rispetto dei termini dipenda da:

    a. informazioni di cui il Fornitore ha bisogno per l'evasione dell'ordine non messe a disposizione e consegnate tempestivamente dal committente o qualora il committente modifichi l'ordine in un se-condo momento,

    b. forza maggiore ad. es. mobilitazione, guerra, atti di terrorismo, rivolta o eventi simili (ad es. sciopero, serrata), ritardi nella consegna di materie prime o mezzi ausiliari essenziali con i mezzi di trasporto generalmente utilizzati, difficoltà di approvvigionamento energetico, mancata o ritardata prestazione di servizi da parte di sottofornitori o commissionari del Fornitore,

    c. virus o altri attacchi da parte di terzi al sistema informatico del Fornitore, nonostante il rispetto delle precauzioni normalmente adottate per le misure di protezione,

    d. misure adottate da autorità competenti o ostacoli derivanti da normative americane nonché da qualsiasi normativa nazionale, europea o internazionale del diritto internazionale dell'economia applicabili o a seguito di qualsiasi circostanza non riconducibile al Fornitore o di una consegna non tempestiva o adeguata al Fornitore determinano una conseguente dilazione dei tempi di consegna.
     
  5. Il Fornitore informa immediatamente il committente in caso di intervento di tali circostanze nonché in merito alla durata e all'entità previste.
     
  6. Qualora tale impedimento dovesse durare più di 3 mesi o si constati che tale impedimento durerà più di 3 mesi, entrambe le parti hanno il diritto di rescindere il contratto.
     
  7. Qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte del committente a seguito di un ritardo nella consegna nonché qualsiasi altro tipo di richiesta di risarcimento danni sono escluse anche allo sca-dere di un termine di consegna fissato per il Fornitore. Ciò non si applica in caso responsabilità in presenza di dolo, colpa grave o a seguito di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Come prescritto dalle disposizioni di legge, il committente può rescindere il contratto solo in caso di responsabilità da parte del Fornitore per la ritardata consegna. Le disposizioni precedenti non implicano la modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente.
     
  8. Il committente è tenuto a dichiarare, in tempi ragionevoli su richiesta del Fornitore, qualora a seguito del ritardo di consegna intenda recedere il contratto o ricevere comunque la fornitura.
     
  9. Qualora il committente richieda di ritardare la spedizione o la consegna di un periodo superiore a un mese una volta ricevuta la comunicazione che la merce è pronta per la consegna, è possibile addebitare al committente un costo di stoccaggio per ogni ulteriore mese e frazione di esso pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti delle Forniture; tale percentuale non può tuttavia superare il 5%. Le parti hanno comunque la possibilità di dimostrare l'insorgenza di minori o maggiori costi di stoccaggio.

Articolo V: Trasferimento del rischio, trasporto, accettazione, resi 

  1. Il rischio è trasferito al committente anche in caso di spedizione porto franco o se la merce viene consegnata o ritirata per la spedizione. Su richiesta e a carico del committente, il Fornitore provvedere a stipulare una polizza per assicurare la fornitura contro i consueti rischi legati al trasporto.
     
  2. Qualora venga superato il periodo di stoccaggio previsto, il Fornitore è autorizzato a fatturare un costo di stoccaggio previo accordo con il committente. Lo stesso vale qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del committente.
     
  3. Il committente non può rifiutare l'accettazione di forniture per motivi irrilevanti.
     
  4. Dopo avere stabilito un preavviso adeguato e alla sua scadenza infruttuosa, il Fornitore è auto-rizzato a disporre diversamente dell'oggetto della consegna e a richiedere un risarcimento danni per mancato adempimento pari al 20% del prezzo di vendita netto a forfait, ma anche superiore presen-tando un giustificativo adeguato. Al committente è consentito dimostrare la non sussistenza del danno o la sua minore entità.
     
  5. Si escludono resi di merce in assenza di previo accordo bilaterale a meno che il committente non goda di un diritto di reso. Qualora in singoli casi il Fornitore sia disposto per correttezza ad accettare il reso della merce fornita previo accordo scritto, si applicano le seguenti disposizioni:

    a. l'assenso del Fornitore al ritiro della merce consegnata con accredito è sottoposto alla condizione risolutiva che impone che la merce sia riconsegnata al Fornitore nell'imballo originale ed essere come nuova. I costi e i rischi della spedizione del reso sono a carico del committente.

    b. La disposizione sulla cessione dei crediti ai sensi del n. 3 vale anche per il nuovo oggetto. La cessione si applica tuttavia solo all'importo massimo corrispondente al valore fatturato della merce con riserva di proprietà trasformata, combinata o mescolata.

    c. una volta eseguito il controllo dell'imballo e della qualità, per i resi è previsto un abbuono su merci pari al valore netto fatturato cui è applicata una detrazione pari al 20% del valore della merce per uso interno in assenza di accordi diversi fra il committente e il Fornitore. Non viene accettata merce che non può più essere venduta come nuova. Le produzioni speciali non possono essere rese.

Articolo VI: Garanzia per vizi  

Il Fornitore concede una garanzia di 24 mesi per Forniture, ovvero apparecchiature nuove, componenti e servizi, a far data dalla consegna e/o dal giorno della conclusione del servizio.
 

  1. La merce consegnata dal Fornitore deve essere esaminata attentamente subito dopo la ricezione da parte del committente. È considerata accettata se nessun reclamo viene inviato in forma scritta al Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della merce e/o se nessun vizio è stato riscontrato durante l'accurato controllo immediato, ma comunque entro il periodo di validità della garanzia. I componenti sostituiti diventano di proprietà del Fornitore.
     
  2. Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da utilizzo non idoneo o improprio, trattamento errato o negligente o usura naturale. Se il committente monta componenti propri o di terzi nei prodotti del Fornitore, quest'ultimo è completamente esonerato da qualsiasi garanzia per il prodotto. In caso di riparazione da parte del committente o se quest'ultimo monta componenti nei prodotti del Fornitore di propria iniziativa senza specifica autorizzazione del Fornitore, quest'ultimo non fornisce alcuna garanzia per i componenti e la funzionalità.
     
  3. Tutti i componenti e le apparecchiature che presentano un vizio devono essere riparati gratuitamente o forniti nuovamente, a discrezione del Fornitore, qualora la causa di tale vizio fosse già presente al momento del trasferimento del rischio.
     
  4. In caso di vizi o guasti di una caratteristica garantita della merce consegnata dopo il trasferimento del rischio, il Fornitore può pretendere, a propria discrezione, che il prodotto difettoso sia inviato al Fornitore a spese di quest'ultimo per la riparazione o la sostituzione con conseguente fornitura suc-cessiva o che il committente tenga pronto il prodotto difettoso per la riparazione o la sostituzione da parte del Fornitore o di una persona da esso incaricata presso la propria sede.
     
  5. Il committente ha di-ritto a questa seconda soluzione quando ritiene che l'invio del prodotto danneggiato al Fornitore non sia ragionevole. Le spese necessarie per la riparazione (in particolare i costi di trasporto, infrastrut-ture, manodopera e materiali) sono a carico del Fornitore. Ciò non vale per quelle spese aggiuntive causate dal fatto che dopo la consegna l'oggetto di compravendita è stato spostato in un luogo di-verso dal domicilio o dalla sede commerciale del committente, a meno che questo spostamento non corrisponda all'utilizzo conforme dell'oggetto. Il committente dovrà assicurarsi che, indipendentemente dal fatto che il prodotto fornito del Fornitore sia utilizzato dal committente stesso o sia stato rivenduto, vengano rispettate le normative di sicurezza vigenti e/o conosciute nonché le precauzioni e le misure ecc. In caso di dubbi in questo contesto e/o qualora si possa presumere che le indicazioni del Fornitore riguardo alle precauzioni di sicurezza non siano pertinenti o siano incomplete, il committente è tenuto ad informare per iscritto il Fornitore e, qualora non si possa escludere un pericolo e/o un danno, ad attendere ulteriori informazioni da parte del Fornitore.
     
  6. In caso di reclami, il committente può trattenere dai pagamenti dovuti una somma proporzionalmente equa al danno materiale intervenuto. Il committente può trattenere i pagamenti solo qualora la legittimità del reclamo sia accertata. Il diritto di ritenzione del committente non sussiste qualora il ter-mine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti in seguito a vizi sia scaduto. In caso di reclamo infondato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al committente il risarcimento delle spese sopravvenute.
     
  7. Il Fornitore ha l'opportunità di procedere al successivo adempimento entro un termine adeguato.
     
  8. In assenza di adempimento, il committente può rescindere il contratto o ridurre il pagamento ai sensi del punto 11, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento dei danni.
     
  9. Il committente può esercitare diritti di ricorso contro il Fornitore solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato alcun accordo con il proprio acquirente che ecceda i diritti legali in seguito a vizi.
     
  10. Si esclude qualsiasi diritto di risarcimento dei danni a favore del committente in caso di vizi della cosa. Ciò non si applica in caso di reticenza dolosa, mancato rispetto di una garanzia di proprietà, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o di una violazione di un obbligo intenzionale o derivante da colpa grave da parte del Fornitore. Le disposizioni precedenti non implicano la modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente. Sono escluse richieste ulteriori o non disciplinate dall'art. VII del presente documento da parte del committente a seguito di un vizio della cosa.

Articolo VI: Garanzia per vizi della cosa 

  1. La merce consegnata dal Fornitore deve essere esaminata attentamente dal Committente subito dopo l'arrivo. La merce viene considerata accettata se non viene presentato al Fornitore alcun reclamo scritto per merce difettosa entro 10 giorni dal ricevimento della merce o, qualora un eventuale difetto non fosse riconoscibile al momento dell'esame iniziale accurato, ma sia stato individuato entro il periodo di garanzia, se il reclamo non viene presentato subito dopo il rilevamento del difetto.
     
  2. Il Fornitore non assume alcun obbligo di garanzia per danni causati da un utilizzo non idoneo o inadeguato, da un impiego scorretto o trascuratezza, o dalla normale usura degli oggetti. Se il Committente applica ai prodotti del Fornitore parti proprie o di terzi, nel farlo egli esonera completamente il Fornitore da qualunque responsabilità sul prodotto. Se il Committente ripara o applica autonomamente delle parti ai prodotti del Fornitore, senza essere stato espressamente autorizzato a farlo dal Fornitore stesso, il Fornitore non assume alcun obbligo di garanzia sulle parti e la loro funzionalità.
     
  3. La garanzia sulla vendita di attrezzi nuovi, parti di ricambio e prestazioni è di 12 mesi, a decorrere rispettivamente dal momento della consegna o dal giorno in cui viene ultimata la prestazione.
     
  4. A discrezione del Fornitore, tutte le parti e gli attrezzi difettosi devono essere riparati o sostituiti gratuitamente, a condizione che la causa del difetto fosse presente già al momento del trasferimento del rischio.
     
  5. Qualora venissero riscontrati difetti o carenze di una caratteristica coperta da garanzia delle merci consegnate dopo il trasferimento del rischio, a sua discrezione il Fornitore può chiedere che il prodotto difettoso gli venga spedito perché possa ripararlo o sostituirlo, con restituzione a suo carico, oppure che il Committente tenga il prodotto difettoso, e che la riparazione o la sostituzione venga operata sul posto dal Fornitore stesso o da una persona incaricata dal Fornitore. Il Committente ha diritto a quanto sopra, se la spedizione dell'oggetto difettoso al Fornitore non è da addebitare al Committente. Le spese necessarie per l'eliminazione del difetto (in particolare i costi d'infrastruttura e di trasporto, i costi di lavorazione e del materiale) sono a carico del Fornitore. Ciò non si applica nei casi in cui le suddette spese subiscano maggiorazioni dovute al fatto che, dopo la consegna, l'oggetto della vendita sia stato portato in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede commerciale del destinatario, salvo il caso in cui il trasferimento sia dovuto all'uso conforme dell'oggetto.
     
  6. A prescindere dal fatto che il Committente faccia personalmente uso dell'oggetto consegnato dal Fornitore o lo rivenda, egli deve accertarsi che vengano osservate le norme di sicurezza standard, le disposizioni e le misure precauzionali comuni, ecc. Qualora il Committente avesse dei dubbi in proposito, o se dovesse avere l'impressione che le indicazioni del Fornitore sulle disposizioni di sicurezza siano inadeguate o incomplete, egli è tenuto a comunicarlo per iscritto al Fornitore e successivamente, se un eventuale rischio o difetto non può essere eliminato, deve aspettare ulteriori istruzioni del Fornitore.
     
  7. Se viene presentato un reclamo scritto per difetto della cosa, il Committente ha diritto a trattenere i pagamenti dovuti in misura proporzionale all'entità del vizio della cosa che è stato riscontrato. Il Committente è autorizzato a trattenere i pagamenti solo se viene presentato un reclamo in merito al quale non sussiste alcun dubbio di legittimità. Il diritto di ritenzione del Committente non sussiste, qualora i suoi diritti di reclamo per vizio della cosa siano caduti in prescrizione. Se il reclamo presentato è infondato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Committente il risarcimento delle spese eventualmente sostenute.
     
  8. Al Fornitore deve essere concessa la possibilità di eliminare il difetto entro un periodo di tempo adeguato.
     
  9. Se il difetto non viene eliminato, il Committente può recedere dal contratto o ridurre il compenso, fatte salve le eventuali richieste di risarcimento di danni di cui al punto 11.
     
  10. I diritti di regresso del Committente nei confronti del Fornitore valgono solo se il Committente non ha preso altri accordi con il suo acquirente in merito ai diritti di reclamo per vizio della cosa.
     
  11. Le richieste di risarcimento di danni per vizio della cosa da parte del Committente sono escluse. Quanto sopra non si applica nei casi di occultamento doloso del difetto, in caso di mancato rispetto della garanzia di qualità, di lesioni alla vita, al corpo e alla salute, o in caso di violazione premeditata o gravemente colpevole di un obbligo del Fornitore. La modifica dell'onere della prova a svantaggio del Committente non è legata alle disposizioni presenti. Sono esclusi ulteriori diritti del Committente per vizio della cosa, o diritti diversi da quelli specificati nel presente articolo VII.

Articolo VII: Responsabilità per i prodotti 

  1. Dal momento che i sistemi costituiscono un'unità tecnica, i prodotti del Fornitore non possono esse-re utilizzati per scopi diversi da quelli consigliati dal Fornitore o in combinazione con prodotti non idonei allo scopo. Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite derivanti dal mancato rispetto della presente indicazione.
     
  2. I diritti al risarcimento dei danni del committente, qualsiasi sia il loro fondamento giuridico, sussistono nel rispetto del punto 1 solo se

    a. il danno è stato causato da una violazione intenzionale di un obbligo contrattuale essenziale con una modalità che mette in pericolo il raggiungimento dello scopo del contratto oppure

    b. si è verificato un danno derivante dalla lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute

    c. un danno è stato causato da premeditazione o negligenza grave
     
  3. Se, ai sensi del punto 2 a), il Fornitore si è reso responsabile della violazione di un obbligo essenzia-le senza che sussistano premeditazione o grave negligenza, la responsabilità si limita ai danni la cui insorgenza il Fornitore avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della stipula del con-tratto in base alle circostanze conosciute in quel momento.
     
  4. Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per mancato guadagno o altri danni patrimoniali a carico del committente.
     
  5. Le precedenti limitazioni di responsabilità si applicano analogamente anche ad azioni e alla responsabilità personale di collaboratori, rappresentanti, ausiliari o altri incaricati del Fornitore.
     
  6. La precedente limitazione di responsabilità non è valida se il Fornitore è responsabile ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti.
     
  7. Al committente non è consentito cedere i diritti di risarcimento danni e di garanzia.
     
  8. I prodotti del Fornitore devono essere rivenduti esclusivamente nella confezione originale/con etichette originali incl. istruzioni d'uso ed utensili originali. Le versioni che differiscono (ad es. etichette private/confezioni neutre ecc.) devono essere esplicitamente accettate per iscritto dal Fornitore.

Articolo VIII: Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore 

  1. Salvo diversamente concordato, il Fornitore è tenuto ad effettuare la consegna esclusivamente nel Paese del luogo di consegna in assenza di diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: Diritti di proprietà).
     
  2. Si esclude qualsiasi rivendicazione da parte del committente in caso si sia reso responsabile di vio-lazione dei Diritti di proprietà.
     
  3. Qualsiasi rivendicazione da parte del committente è inoltre esclusa qualora la violazione dei Diritti di proprietà sia causata da speciali indicazioni del committente, da un utilizzo non prevedibile da parte del Fornitore o in caso la merce consegnata sia stata modificata dal committente o utilizzata in com-binazione con prodotti non forniti dal Fornitore.

Articolo X: Adempimento e riserva di adempimento 

  1. Il luogo di adempimento della fornitura e del pagamento è Bubendorf, Svizzera.
     
  2. L'adempimento del contratto è subordinato all'assenza di ostacoli derivanti da normative americane nonché da qualsiasi normativa nazionale, europea o internazionale del diritto internazionale dell'economia applicabili nonché di embargo o qualsiasi altra sanzione.
     
  3. Il committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esporta-zione, il trasferimento e/o l'importazione.

Articolo XI: Legge applicabile e foro competente 

Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale il foro competente è la sede del Fornitore qualora il committente sia un imprenditore. Il Fornitore è tuttavia au-torizzato anche a intentare un'azione presso la sede del committente. Il presente contratto nonché la sua interpretazione sono disciplinati dal diritto svizzero ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
 

Articolo XII: Validità del contratto

L'inefficacia giuridica di singole disposizioni del presente contratto non ne pregiudica la validità globale. Ciò non si applica in caso il rispetto del contratto dovesse costituire una difficoltà irragionevole per una delle parti.

Lamello S.r.l.