Articolo VI: Garanzia per vizi
Il Fornitore concede una garanzia di 24 mesi per Forniture, ovvero apparecchiature nuove, componenti e servizi, a far data dalla consegna e/o dal giorno della conclusione del servizio.
- La merce consegnata dal Fornitore deve essere esaminata attentamente subito dopo la ricezione da parte del committente. È considerata accettata se nessun reclamo viene inviato in forma scritta al Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della merce e/o se nessun vizio è stato riscontrato durante l'accurato controllo immediato, ma comunque entro il periodo di validità della garanzia. I componenti sostituiti diventano di proprietà del Fornitore.
- Il Fornitore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da utilizzo non idoneo o improprio, trattamento errato o negligente o usura naturale. Se il committente monta componenti propri o di terzi nei prodotti del Fornitore, quest'ultimo è completamente esonerato da qualsiasi garanzia per il prodotto. In caso di riparazione da parte del committente o se quest'ultimo monta componenti nei prodotti del Fornitore di propria iniziativa senza specifica autorizzazione del Fornitore, quest'ultimo non fornisce alcuna garanzia per i componenti e la funzionalità.
- Tutti i componenti e le apparecchiature che presentano un vizio devono essere riparati gratuitamente o forniti nuovamente, a discrezione del Fornitore, qualora la causa di tale vizio fosse già presente al momento del trasferimento del rischio.
- In caso di vizi o guasti di una caratteristica garantita della merce consegnata dopo il trasferimento del rischio, il Fornitore può pretendere, a propria discrezione, che il prodotto difettoso sia inviato al Fornitore a spese di quest'ultimo per la riparazione o la sostituzione con conseguente fornitura suc-cessiva o che il committente tenga pronto il prodotto difettoso per la riparazione o la sostituzione da parte del Fornitore o di una persona da esso incaricata presso la propria sede.
- Il committente ha di-ritto a questa seconda soluzione quando ritiene che l'invio del prodotto danneggiato al Fornitore non sia ragionevole. Le spese necessarie per la riparazione (in particolare i costi di trasporto, infrastrut-ture, manodopera e materiali) sono a carico del Fornitore. Ciò non vale per quelle spese aggiuntive causate dal fatto che dopo la consegna l'oggetto di compravendita è stato spostato in un luogo di-verso dal domicilio o dalla sede commerciale del committente, a meno che questo spostamento non corrisponda all'utilizzo conforme dell'oggetto. Il committente dovrà assicurarsi che, indipendentemente dal fatto che il prodotto fornito del Fornitore sia utilizzato dal committente stesso o sia stato rivenduto, vengano rispettate le normative di sicurezza vigenti e/o conosciute nonché le precauzioni e le misure ecc. In caso di dubbi in questo contesto e/o qualora si possa presumere che le indicazioni del Fornitore riguardo alle precauzioni di sicurezza non siano pertinenti o siano incomplete, il committente è tenuto ad informare per iscritto il Fornitore e, qualora non si possa escludere un pericolo e/o un danno, ad attendere ulteriori informazioni da parte del Fornitore.
- In caso di reclami, il committente può trattenere dai pagamenti dovuti una somma proporzionalmente equa al danno materiale intervenuto. Il committente può trattenere i pagamenti solo qualora la legittimità del reclamo sia accertata. Il diritto di ritenzione del committente non sussiste qualora il ter-mine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti in seguito a vizi sia scaduto. In caso di reclamo infondato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al committente il risarcimento delle spese sopravvenute.
- Il Fornitore ha l'opportunità di procedere al successivo adempimento entro un termine adeguato.
- In assenza di adempimento, il committente può rescindere il contratto o ridurre il pagamento ai sensi del punto 11, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento dei danni.
- Il committente può esercitare diritti di ricorso contro il Fornitore solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato alcun accordo con il proprio acquirente che ecceda i diritti legali in seguito a vizi.
- Si esclude qualsiasi diritto di risarcimento dei danni a favore del committente in caso di vizi della cosa. Ciò non si applica in caso di reticenza dolosa, mancato rispetto di una garanzia di proprietà, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o di una violazione di un obbligo intenzionale o derivante da colpa grave da parte del Fornitore. Le disposizioni precedenti non implicano la modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente. Sono escluse richieste ulteriori o non disciplinate dall'art. VII del presente documento da parte del committente a seguito di un vizio della cosa.
Articolo XI: Legge applicabile e foro competente
Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale il foro competente è la sede del Fornitore qualora il committente sia un imprenditore. Il Fornitore è tuttavia au-torizzato anche a intentare un'azione presso la sede del committente. Il presente contratto nonché la sua interpretazione sono disciplinati dal diritto svizzero ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
Articolo XII: Validità del contratto
L'inefficacia giuridica di singole disposizioni del presente contratto non ne pregiudica la validità globale. Ciò non si applica in caso il rispetto del contratto dovesse costituire una difficoltà irragionevole per una delle parti.
Lamello S.r.l.