Premesse:
Lamello S.r.l. è una società a responsabilità limitata con sede legale in Angera (VA), via San Gottardo n. 15, Numero REA VA – 235285, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02158710125, Partita Iva 02158710125, avente quale oggetto sociale la fabbricazione e la vendita di macchine per la lavorazione del legno e altri materiali, come pure di piastrine per la tecnica dell'assemblaggio del legno.
Articolo I: Disposizioni generali
- I rapporti giuridici, attuali e futuri, in essere e/o che saranno conclusi fra Lamello S.r.l. (di seguito: Fornitore) e il committente in relazione a offerte, forniture e/o servizi (di seguito: Forniture) sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC). L'applicazione di eventuali Clausole Generali di Contratto predisposte dal Committente viene espressamente esclusa.
- La validità delle condizioni generali di contratto del committente è subordinata alla loro espressa accettazione scritta da parte del Fornitore. Il contenuto delle Forniture è stabilito mediante gli accordi scritti coincidenti fra le parti.
- Le presenti CGC nonché qualsiasi accordo contrattuale separato costituiscono la base per tutte le Forniture e i servizi. Condizioni del committente differenti non sono parte integrante del contratto nemmeno in caso di accettazione di un ordine. Il contratto è da ritenersi stipulato anche in assenza di accordo separato a seguito della conferma d'ordine scritta da parte del Fornitore.
- Le offerte del Fornitore non sono vincolanti salvo ove espressamente specificato.
- Il Fornitore può esercitare i propri diritti di sfruttamento derivanti dalla tutela della proprietà e del diritto d'autore inerenti a offerte, disegni, campioni nonché altre informazioni e documentazione, anche in forma digitale (di seguito: Documentazione). La Documentazione può essere resa accessibile a terzi solo previa approvazione scritta da parte del Fornitore e deve essere restituita immediatamente dietro richiesta qualora l'ordine non sia assegnato al Fornitore. I dati digitali devono essere cancellati immediatamente e in modo sicuro.
- Qualsiasi accettazione di ordini, modifica contrattuale, garanzia e accordo supplementare (anche in caso di esclusione della forma scritta) richiede la conferma scritta del Fornitore. Determinante è esclusivamente il contenuto della conferma. Accordi verbali acquisiscono efficacia giuridica mediante la conferma scritta da parte del Fornitore. Un contratto conforme alle presenti condizioni con consegna della merce al committente entra in vigore anche in assenza di conferma scritta.
- Il committente non è autorizzato a dedurre determinate caratteristiche dei prodotti sulla base di descrizioni generiche di pubblico dominio, rappresentazioni e affermazioni del Fornitore.
Articolo VI: Garanzia per vizi
Il Fornitore concede una garanzia di 24 mesi per Forniture, ovvero apparecchiature nuove, componenti e servizi, a far data dalla consegna e/o dal giorno della conclusione del servizio.
- La merce consegnata dal Fornitore deve essere esaminata attentamente subito dopo la ricezione da parte del committente. È considerata accettata se nessun reclamo viene inviato in forma scritta al Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della merce e/o se nessun vizio è stato riscontrato durante l'accurato controllo immediato, ma comunque entro il periodo di validità della garanzia. I componenti sostituiti diventano di proprietà del Fornitore.
- Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni nei seguenti casi: – in caso di mancato rispetto e inosservanza di istruzioni (o avvertimenti), istruzioni per l'uso, manuali d'uso e/o altri documenti tecnici, – utilizzo inadeguato e improprio, in particolare in caso di forza esterna, caduta o urto, – immagazzinamento improprio, – mancata esecuzione di manutenzione, cura e assistenza, – utilizzo di materie prime, materiali e/o attrezzature non idonee, – ambienti di lavoro e mezzi di produzione non idonei, – presenza di agenti chimici o influssi elettronici, – in caso di misure di manutenzione, modifiche e/o riparazioni da parte del cliente o di terzi, – utilizzo eccessivo. Lo stesso vale per i difetti imputabili al cliente o dovuti a una causa diversa dal difetto originario.
- Tutti i componenti e le apparecchiature che presentano un vizio devono essere riparati gratuitamente o forniti nuovamente, a discrezione del Fornitore, qualora la causa di tale vizio fosse già presente al momento del trasferimento del rischio.
- In caso di vizi o guasti di una caratteristica garantita della merce consegnata dopo il trasferimento del rischio, il Fornitore può pretendere, a propria discrezione, che il prodotto difettoso sia inviato al Fornitore a spese di quest'ultimo per la riparazione o la sostituzione con conseguente fornitura successiva o che il committente tenga pronto il prodotto difettoso per la riparazione o la sostituzione da parte del Fornitore o di una persona da esso incaricata presso la propria sede. Il committente ha diritto a questa seconda soluzione quando ritiene che l'invio del prodotto danneggiato al Fornitore non sia ragionevole. Le spese necessarie per la riparazione (in particolare i costi di trasporto, infrastrutture, manodopera e materiali) sono a carico del Fornitore. Ciò non vale per quelle spese aggiuntive causate dal fatto che dopo la consegna l'oggetto di compravendita è stato spostato in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede commerciale del committente, a meno che questo spostamento non corrisponda all'utilizzo conforme dell'oggetto.
- Il committente dovrà assicurarsi che, indipendentemente dal fatto che il prodotto fornito del Fornitore sia utilizzato dal committente stesso o sia stato rivenduto, vengano rispettate le normative di sicurezza vigenti e/o conosciute nonché le precauzioni, le misure ecc. In caso di dubbi in questo contesto e/o qualora si possa presumere che le indicazioni del Fornitore riguardo alle precauzioni di sicurezza non siano pertinenti o siano incomplete, il committente è tenuto a informare per iscritto il Fornitore e, qualora non si possa escludere un pericolo e/o un danno, ad attendere ulteriori informazioni da parte del Fornitore.
- In caso di reclami, il committente può trattenere dai pagamenti dovuti una somma proporzionalmente equa al danno materiale intervenuto. Il committente può trattenere i pagamenti solo qualora la legittimità del reclamo sia accertata. Il diritto di ritenzione del committente non sussiste qualora il termine di prescrizione per la rivendicazione dei diritti in seguito a vizi sia scaduto. In caso di reclamo infondato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al committente il risarcimento delle spese sopravvenute.
- Il Fornitore ha l'opportunità di tentare di adempiere una seconda volta entro un termine ragionevole. Il luogo del secondo tentativo di adempimento è la sede del Fornitore.
- In assenza di adempimento, il committente può rescindere il contratto o ridurre il pagamento ai sensi del punto 10, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento dei danni.
- Il committente può esercitare diritti di ricorso contro il Fornitore solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato alcun accordo con il proprio acquirente che ecceda i diritti legali in seguito a vizi.
- Si esclude qualsiasi diritto di risarcimento dei danni a favore del committente in caso di vizi della cosa. Ciò non si applica nella misura in cui il fornitore risponda obbligatoriamente ai sensi della legge, nonché in caso di reticenza dolosa, mancato rispetto di una garanzia di proprietà, lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute o di una violazione di un obbligo intenzionale o derivante da colpa grave da parte del Fornitore. Le disposizioni precedenti non implicano la modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente. Sono escluse richieste ulteriori o non disciplinate dall'art. VI del presente documento da parte del committente a seguito di un vizio della cosa.
Articolo X: Privacy/Protezione dei dati
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, il committente viene reso edotto che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti e/o acquisiti dal Fornitore quale Titolare del trattamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle norme di legge.
I dati personali vengono memorizzati nell'ambito del rapporto contrattuale con il cliente. L'informativa sulla privacy è disponibile sul sito web https://lamello.com/it/informativa-sulla-privacy
Il responsabile del trattamento ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR), è: Lamello AG – Hauptstrasse 149 – CH-4416 Bubendorf – datenschutz@lamello.com. Il nostro rappresentante nell'UE ai sensi dell'articolo 27 AVG: è: Lamello Services GmbH Gewerbestrasse 24 DE-79618 Grenzach-Wyhlen
Articolo XI: Legge applicabile e foro competente
Per tutte le controversie derivanti dal o connesse direttamente o indirettamente al presente rapporto contrattuale, il foro competente esclusivo sarà quello della sede del Fornitore, salvo che il committente non abbia stipulato il contratto in veste di Consumatore. Il Fornitore è tuttavia autorizzato ad adire in via alternativa anche il foro della sede del committente.
Il presente contratto nonché la sua interpretazione sono disciplinati dal diritto italiano ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).
Articolo XII: Riservatezza
È severamente vietato al committente rivelare qualsiasi informazione tecnica e/o commerciale di Lamello e/o qualsiasi altro dato che potrebbe apprendere durante la validità del presente contratto o in connessione con esso. Il Fornitore si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, in caso di violazione da parte del committente dell'obbligo di riservatezza sopra riportato.
Articolo XIII: Validità del contratto
Qualora una disposizione delle presenti Condizioni generali di fornitura dovesse essere o divenire inefficace, in toto o in parte, ciò non pregiudica la validità del resto del contratto. L'inefficacia giuridica di singole disposizioni del presente contratto non ne pregiudica la validità globale. Ciò non si applica in caso il rispetto del contratto dovesse costituire una difficoltà irragionevole per una delle parti.
Articolo XIV: Clausole vessatorie e approvazione specifica
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., il committente dichiara espressamente di approvare specificamente gli articoli contenuti nei seguenti paragrafi delle presenti Condizioni Generali di Contratto: Articolo II: Prezzi, condizioni di pagamento e fatturazione; Articolo IV: Tempi di consegna; ritardo; Articolo XI: Legge applicabile e foro competente.